Avv. Domenico Bianculli: Sequestro Preventivo Siti Web

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Oggigiorno chiunque può condividere sui social networks emozioni, pensieri ed opinioni. La piena libertà di manifestazione del pensiero viene però a volte confusa con la possibilità di dire ciò che si pensa senza alcun limite: in questi casi, la pubblicazione di affermazioni dal contenuto offensivo o, nel peggiore dei casi, diffamatorio ai danni di terze persone può determinare in capo al loro autore una responsabilità penale. Ai sensi dell’art. 495 c.p. è infatti perseguibile la condotta di colui che offende pubblicamente l’altrui reputazione con la reclusione fino a due anni; la pena è aumentata quando la pubblica umiliazione viene effettuata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, tra i quali rientra proprio la diffamazione perpetrata attraverso il web. Come fare quando si è vittima di diffamazione in rete? Come cancellare il proprio nome da Internet? Se non è stato possibile cancellare notizie da Google attraverso l’esercizio del Diritto all’oblio, a causa di un rifiuto del webmaster o del motore di ricerca, nei casi più gravi sarà possibile procedere dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, in via cautelare, per ottenere l’oscuramento totale o, in alternativa, l’impedimento dell’accesso agli utenti della pagina web contestata. Ce lo spiega l’Avv. Domenico Bianculli, Responsabile Area Legale di Cyber Lex ed esperto in materia di privacy online e reati a mezzo Internet. Lo staff dell’Avvocato Domenico Bianculli collabora con le autorità competenti ed i Webmaster per risolvere questo tipo di problemi su Internet. Ai sensi degli articoli 14-15-16 D.Lgs. n. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione) può configurarsi la responsabilità del prestatore di un servizio di hosting (ovvero di memorizzazione di dati) ogniqualvolta le informazioni pubblicate siano illecite e lo stesso ne sia a conoscenza, sia a seguito di indagini o segnalazioni sia, soprattutto, in virtù di una sentenza di condanna per diffamazione.

In presenza di detti elementi, è ammissibile il sequestro preventivo di un sito web – o di una singola pagina telematica (ad esempio nel caso di Facebook o Twitter) – quando questo abbia costituito lo strumento con cui compiere atti diffamatori ai danni di una o più persone, identificate e/o identificabili, e sempre che ricorrano i tipici requisiti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale le forme di comunicazione telematica – quali ad esempio blog o social network, mailng list e newsletters – devono sì considerarsi espressione del diritto di manifestazione del pensiero, garantito ex lege dall’art. 21 Cost. ma, allo stesso tempo, non possono godere delle garanzie costituzionali previste in tema di sequestro della stampa, anche nella forma online, con la conseguenza che in tali casi sarà legittimamente applicabile la disciplina prevista in materia di sequestro preventivo.

Attraverso l’equiparazione dei dati informatici alle cose giuridiche si permette quindi di disporre, seppur in via preventivo-cautelare, l’inibizione delle informazioni in rete e, conseguentemente, il protrarsi di condotte illecite sul web. In questo modo, gli utenti che non riescono ad ottenere la tutela dei dati personali in rete, attraverso la procedura ordinaria di segnalazione al webmaster o al motore di ricerca, potranno ottenere la chiusura del sito web nel quale le informazioni diffamatorie sono state pubblicate. Si tratta pur sempre di un rimedio preventivo, cui ricorrere in via cautelare quando la permanenza online di tali informazioni rappresenta un grave rischio per la reputazione web e l’immagine del sequestrante.